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Enti controllati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 commi 2, 3

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

Enti controllati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 commi 2, 3

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

Treviso ACI Servizi Srl

Non esiste un Sito Web istituzionale per la Treviso Aci Servizi srl ma all’interno del Sito Web dell’Automobile Club Treviso esiste la sezione Amministrazione Trasparente Soc. Servizi divisa in due periodi in base al sistema alimentante:

Amministrazione Trasparente Soc. Servizi fino al 15 luglio 2022

Amministrazione Trasparente Soc. Servizi dal 15 luglio 2022

 

La Società Treviso ACI Servizi Srl è la società di servizi dell'Automobile Club Treviso ed ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività come da art. 4 dello Statuto Sociale (ultima modifica 12/12/2019):

Oggetto:

1. La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente o Enti soci e la prestazione di servizi da rendere per conto dell’Automobile Club Treviso.

2. In particolare la società potrà svolgere le seguenti attività, che fanno riferimento a quanto già specificato all’art. 4 dello Statuto ACI, nel rispetto delle direttive preventive e dei piani di sviluppo assegnati dall’Ente o Enti soci:

a) L’espletamento di pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie e la promozione dello sport automobilistico;

b) La promozione e lo sviluppo del turismo nazionale e internazionale, fornendo l’assistenza e le informazioni necessarie, la diffusione di pubblicazioni, orari, guide eccetera;

c) La gestione strumentale dei servizi e delle attività i cui titoli autorizzativi, concessioni, decreti autorizzativi, licenze siano intestate all’Ente o Enti soci;

d) L’acquisizione e l’incremento della compagine degli associati all’ACI e l’attività di supporto all’Ufficio soci dell’Ente.

MANDATO Treviso Aci Servizi srl ANNO 2024  

MANDATO Treviso Aci Servizi srl ANNO 2023  Delibera Presidente AC Treviso n.1/2023 

Appendice al Mandato 2023 per variazione condizioni economiche  Appendice 2 del Mandato 2023

MANDATO Treviso Aci Servizi srl ANNO 2022  Delibera Presidente AC Treviso n.1/2022  Stralcio Verbale CD del 7/04/2022

MANDATO Treviso Aci Servizi srl ANNO 2021  Stralcio Verbale CD del 16/12/2020

MANDATO Treviso Aci Servizi srl ANNO 2020   

 

Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo 2021_2023: zero

Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo 2018_2020:2

Partecipazione dell'ente
Misura di partecipazione: 100%
Durata dell'impegno: fino al 31/12/2024
Oneri complessivi:

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 2023 sul bilancio dell'amministrazione: € 182.994

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 2022 sul bilancio dell'amministrazione: € 205.000

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 2021 sul bilancio dell'amministrazione: € 205.000

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 2020 sul bilancio dell'amministrazione: € 210.000

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 2019 sul bilancio dell'amministrazione: € 153.683

 

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico

Amministratore unico dal 31/03/2022 alla data di approvazione bilancio esercizio 2024 a titolo gratuito:

Dr. Angelo Raffaele Centola (Incarico rinnovato) 

Atto di nomina

Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità

Curriculum vitae

 

Amministratore unico dal 19/10/2020 al 31/03/2022 a titolo gratuito:

Dr. Angelo Raffaele Centola 

Atto di nomina

Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità

Curriculum vitae

Presidente CDA dal 4.7.2019 al 31.12.2020: 

Dr. Angelo Raffaele Centola 

Atto di nomina

Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità

Curriculum vitae

 

Consiglieri:

Sig. Stefano Torcellan dal  2.7.2015 al  31.12.2020 ( dal 2.7.2015 al 4.7.2019 ha rivestito il ruolo di Presidente del CDA)

Dr. Adino Gava dal 24.07.2018 al 31.12.2020

Consiglieri cessati:

Sig.ra Mara Scottà dal 3.08.2017 al  4.7.2019

Sig. Fabio Vedruccio dal 3.08.2017 al 24.07.2018

Il Presidente e i consiglieri non hanno mai percepito compensi o gettoni di presenza.

 

Risultati di bilancio

Treviso ACI Servizi srl 2019 2020 2021 2022 2023
Risultato di bilancio Utile Utile Utile Utile Utile

 

Contenuto creato il 11-09-2018 aggiornato al 20-05-2024
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