Vai direttamente ai contenuti

Home > Notizie per i Soci e per gli automobilisti > Novità per le revisioni periodiche veicoli.

Novità per le revisioni periodiche veicoli.

03.06.2018

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 n. 214
Recepimento della Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la Direttiva 2009/40/CE

Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017 n.214, in attuazione delle disposizioni della Direttiva 2014/45/UE, individua le modalità di effettuazione delle procedure di revisione, con il preciso intento di innalzare lo standard dei controlli, mantenendone inalterata la data e la frequenza vigente, nonché la conseguente qualità dei veicoli circolanti, al fine di ridurre le emissioni inquinanti e diminuire l’incidentalità stradale.

Il decreto è composto da 18 articoli e 5 allegati che ne costituiscono parte integrante, recanti le nuove disposizioni relative ai controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in vigore dal 20 maggio 2018.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto alcune tipologie di veicoli, tra cui i veicoli di interesse storico e collezionistico per i quali si continuano ad applicare le disposizioni di cui al decreto MIT 17/12/2009.

Principali novità introdotte dal decreto:

  • Emissione del Certificato di Revisione da parte dei centri di controllo pubblici o privati, autorizzati ai sensi dell’art.80 del Codice della Strada (art.8);
  • trasmissione elettronica al CED del MIT da parte dei predetti centri di controllo delle informazioni contenute nel certificato di revisione nonchè dell’esito delle operazioni di revisione per ciascun veicolo (art.8, comma 4);
  • maggiore attenzione per la qualificazione, competenza e formazione dei soggetti responsabili delle operazioni di revisione, ovvero Ispettore Ministeriale o Ispettore Autorizzato di officina privata (art. 13);
  • supervisione dei centri di controllo da parte di appositi organismi di supervisione, costituiti dalle articolazioni periferiche delle Direzioni Generali territoriali del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed il personale (art.14).

Il Certificato di Revisione, di cui viene rilasciata copia cartacea alla persona che ha presentato il veicolo al controllo, contiene la valutazione su vari elementi: numero di identificazione del veicolo e targa, luogo e data del controllo, lettura del contachilometri, le carenze individuate ed il loro livello di gravità, risultato del controllo tecnico, data del successivo controllo, nome dell’organismo che effettua il controllo. 

Tra le novità di maggior rilievo:

  • Inserimento nel documento del chilometraggio al fine di ridurre il fenomeno delle frodi nell’ambito della compravendita dei veicoli usati;
  • conservazione della validità del certificato in caso di trasferimento di proprietà del veicolo;
  • disponibilità dei dati del certificato e degli esiti delle revisioni sul Portale dell’Automobilista.

Restano invariati i costi delle operazioni di revisione.

Sanzioni e disposizioni transitorie:

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative attualmente previste dagli articoli 79 e 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (art. 15).

Gli impianti e le apparecchiature utilizzate per l’effettuazione della revisione, non conformi a quanto previsto dall’art.11 del decreto in oggetto, possono essere utilizzate fino all’emanazione di nuove disposizioni dell’autorità competente, da adottarsi entro il 20 maggio 2023 (art. 16, comma 2).

Salvo l’emanazione di nuove disposizioni da parte dell’autorità competente, i requisiti di cui all’allegato V del decreto in oggetto (requisiti relativi all’organismo di supervisione) si applicano a partire dal 1° gennaio 2023 (art.16, comma 3).